Diritto annuale CCIAA: cos’è e quando si paga
Il Diritto annuale CCIAA è un contributo che tutte le società che operano in Italia hanno l'obbligo di pagare annualmente.
Sono comprese tutte le attività iscritte al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, le quali devono versare un tributo variabili alla Camera di Commercio presente sul loro territorio di pertinenza.
Il pagamento non è su base societaria ma deve essere eseguito per ogni sede o locale posseduto, anche su territori diversi e facendo riferimento alla Camera di Commercio competente.
La somma è da versare in ogni caso per l'intero anno solare, anche se l'azienda è nata o è stata iscritta in un momento successivo, senza calcolare il numero effettivo di mesi di attività.
Secondo l'art.18 della legge 29 Dicembre 1993, n. 580, quindi, sono tenute a versare il diritto annuale tutte le aziende iscritte al Registro delle Imprese o al REA dal 1 gennaio dell'anno di competenza, senza possibilità di alcun frazionamento e non tenendo conto del fatturato aziendale.
A titolo esemplificativo, le società in crisi non possono richiedere una riduzione, in quanto la salute dell'attività non è un parametro per calibrare la spesa.
Persino le società che si trovano in uno stato di liquidazione, che sono state soppresse o sono in procinto di cessare la loro attività, devono pagare il tributo se sono state attive almeno un giorno dell'anno solare in questione.
Quali sono le realtà aziendali escluse dal pagamento del Diritto annuale CCIAA?
Nonostante le regole legate al pagamento del Diritto annuale CCIAA siano piuttosto stringenti, esistono alcune realtà aziendali che sono esonerate dal suo pagamento.
In primo luogo le Start up innovative che, secondo il Dlgs n. 179/2012, sono esonerate per 5 anni dal pagamento di ogni bollo, a patto che mantengano le loro caratteristiche previste dalla legge.
Sono esonerate anche le aziende che hanno approvato un proprio bilancio di liquidazione entro la data limite del 31 dicembre e richiedano la cancellazione tassativamente entro il 30 gennaio dell'anno successivo, a cui si riferisce il contributo annuale.
Se non sono rispettate queste tempistiche, il beneficio decade e l'azienda è tenuta al pagamento di quanto dovuto.
È possibile inserire tra le aziende escluse anche le ditte individuali che hanno cessato l'attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente o le società cooperative che si sono sciolte entro il medesimo termine.
Infine, è possibile citare le società che hanno subito liquidazione o dichiarazione di fallimento entro il 31 dicembre, a patto che non sia consentito loro di proseguire la propria attività in forma provvisoria.
Come avviene il pagamento del Diritto annuale CCIAA
Il pagamento del Diritto annuale CCIAA viene maggiorato della percentuale prevista dal MISE, nel caso in cui si possedessero altri locali che si mostrano produttivi. In presenza di più locali all'interno della stessa provincia, la società è tenuta al pagamento per ognuno di essi alla stessa Camera di Commercio, mentre se queste sono dislocate in province diverse, sarà necessario corrispondere il denaro alle diverse CCIAA di riferimento e con moduli e procedure separate.
Differente è la situazione di tutte quelle realtà che non sono iscritte al Registro delle Imprese ma solo al REA. In questo caso, il pagamento sarà dovuto solo per la sede principale e non per tutte quelle secondarie, con una notevole diminuzione dei costi per il tributo 3850.
Come viene calcolato il Diritto annuale CCIAA
Il Ministero per lo Sviluppo Economico stabilisce ogni anno delle quote fisse da pagare per quanto riguarda il Diritto CCIAA, alle quali possono fare riferimento diverse realtà societarie.
Tra queste è possibile inserire le imprese individuali, le società semplici, le società iscritte al REA, le società fra avvocati, le unità locali delle imprese con sede all'estero e le società collettive iscritte solo al REA.
Tutte le altre composizioni aziendali sono obbligate a calcolare l'importo in base al fatturato prodotto nell'anno di competenza, tramite l'aliquota vigente al momento.
Il pagamento è sempre dovuto entro il 30 giugno di ogni anno, con una deroga di un mese al 30 luglio, che comporta però una maggiorazione dello 0,40% come mora.
In entrambi i casi sarà possibile usare il modello F24.
Per le società che richiedono una nuova iscrizione nel corso dell'anno, il tributo deve essere saldato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Entro il 15 maggio di ogni anno, tutte le CCIAA sono obbligate a inviare un dettaglio del calcolo alle aziende iscritte la Registro delle Imprese e alla REA, con tutti i criteri utili per la quantificazione della somma da versare in base all'aliquota o in forma fissa per i soggetti che abbiamo citato in precedenza.
Il pagamento deve avvenire necessariamente in una sola soluzione, senza possibilità di rateizzarlo nel tempo, compilando manualmente l'F24, inserendo come codice tributo il 3850 e facendo riferimento all'anno per il quale si vuole pagare.
Se il pagamento avviene in ritardo, le aziende sono tenute a un contributo ulteriore chiamato ravvedimento operoso, che è indicato dai codici 3851 e 3852, per corrispondere gli interessi o la mora per ogni giorno di attesa.
Per informazioni più dettagliate è possibile visitare semplicemente la pagina dirittoannuale.camcom, dove ogni anno sono pubblicati tutti i dati per eseguire i pagamenti, con tempistiche e notizie sul calcolo delle somme, in modo da evitare errori e il conseguente ravvedimento operoso, che porta al versamento di una mora di differente entità.