Società di persone: tipologie e caratteristiche
Le società di persone sono imprese nelle quali l'elemento soggettivo (l'affectio societatis, cioè la volontà di collaborare insieme come soci) è preponderante rispetto al patrimonio. I contratti stipulati hanno una forte componente legata all'intuitus personae (qualità della persona), pertanto sono basati sulla fiducia nei confronti dei soggetti coinvolti e prevedono incarichi non trasferibili a terzi.
In Italia questo tipo di assetto è prevalente sugli altri, al punto da raggiungere (insieme alle ditte individuali) quasi l'80% del totale delle aziende. Per sapere quando è conveniente scegliere tale forma societaria, noi di Aziende.it abbiamo elaborato una guida sull'argomento, in particolare su quali sono le società di persona, caratteristiche e differenze con quelle di capitali.
Società di persone, peculiarità
Questo tipo di azienda viene istituita mediante scrittura privata (in presenza di un notaio) oppure per atto pubblico. L'atto costitutivo deve riportare le attività che si intendono svolgere (oggetto sociale) e i conferimenti ai singoli soci. Ecco le caratteristiche principali delle società personali:
- presenza di una ragione sociale
- autonomia patrimoniale imperfetta
- rivalsa dei creditori sui beni personali e-o aziendali
- assenza di obblighi per il deposito dei bilanci
- mancanza di un capitale minimo
- nelle situazioni previste, titolarità attribuibile a ogni socio.
La forma imprenditoriale va indicata anche nello statuto, non obbligatorio per tali società. Spesso è sostituito dai patti sociali, in cui sono indicate le norme e le dinamiche.
Presenza di una ragione sociale
Uno dei tratti distintivi di una società di persone è l'attribuzione di una ragione sociale, ossia del nome legale dell'impresa. Questa, priva di personalità giuridica, è composta da un nome di fantasia seguito dal nominativo di uno dei soci responsabili delle obbligazioni e dalla sigla indicante l'assetto societario. Per le società semplici (S.s.) non è richiesto il nome di uno dei membri.
Autonomia patrimoniale imperfetta
Essendo prive di personalità giuridica, nelle società personali il patrimonio privato non è nettamente distinguibile da quello dell'impresa.
Rivalsa dei creditori su beni personali e-o aziendali
Tale caratteristica è una conseguenza immediata della precedente. La difficoltà ad attribuire dei confini netti tra patrimonio aziendale e personale portano i soci (salvo gli accomandanti delle S.a.s) a rispondere delle obbligazioni riguardanti l'attività con tutto ciò che possiedono.
La responsabilità non solo è illimitata, ma anche solidale (i membri rendono conto dei debiti indistintamente e mutuamente). Inoltre è sussidiaria (i beni personali vengono presi in considerazione quando non bastano a far fronte all'insolvenza).Per contro, i creditori con diritti di rivalsa verso i singoli soci (quindi per questioni al di fuori della realtà imprenditoriale) non possono rivendicare alcunché sulle sostanze della società.
Assenza di obblighi per il deposito dei bilanci
La scelta di questo assetto societario prevede la redazione di un bilancio assimilabile a una rendicontazione, ma non l'obbligo di deposito presso la Camera di Commercio competente. Il documento viene redatto come promemoria per i soci e nell'eventualità di accertamenti fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia le disposizioni in merito potrebbero cambiare nei prossimi anni.
Mancanza di un capitale minimo
La costituzione di società personali è valida anche quando il deposito iniziale sia pari a zero. Per questa forma imprenditoriale, infatti, la forza lavoro è identificabile per lo più nei soci e non serve un capitale minimo per pagare eventuali dipendenti.
Tutti i soci sono titolari
Un'altra particolarità delle società personali è l'assegnazione della titolarità a tutti i membri, ad eccezione dei soci accomandanti delle società in accomandita semplice (S.a.s.). Secondo quanto stabilito dal Codice Civile l'amministrazione può essere di 2 tipi:
- congiuntiva (decisioni prese previo consenso di tutti)
- disgiuntiva (ognuno decide in maniera autonoma in nome dell'impresa).
Nel secondo caso chi è contrario a un atto ha diritto di veto preventivo, cioè può opporsi in via temporanea o definitiva.
Tipi di società di persone
In Italia esistono 3 possibili tipologie di società di persone, da adottare in base all'attività e alle qualifiche dei soci. Ecco quali sono:
- S.s. o società semplici
- S.n.c. o società in nome collettivo
- S.a.s. o società in accomandita semplice.
Tutte hanno l'obbligo d'iscrizione alla Camera di Commercio, pertanto i dati camerali sono pubblici e accessibili non solo dalla piattaforma CCIAA, ma anche tramite siti web autorizzati come Aziende.it.
Società semplici
Composte da almeno 2 persone, le S.s. svolgono attività economica (non commerciale), pertanto i soci rispondono delle obbligazioni con il patrimonio personale. Per tale assetto non è contemplata l'ipotesi di fallimento.
Società in nome collettivo
Le S.n.c. o società di persone sono aziende commerciali a tutti gli effetti, in cui i membri rispondono delle obbligazioni e degli insoluti in modo solidale, illimitato e sussidiario. I creditori, tuttavia, possono colpire il patrimonio personale solo dopo aver verificato che quello dell'impresa non sia sufficiente a coprire i debiti.
Società in accomandita semplice
Le S.a.s. prevedono la presenza di due categorie di soci, accomandanti e accomandatari. I primi si fanno carico delle uscite (debiti inclusi) entro i limiti della propria quota di patrimonio personale messa a disposizione dell'impresa (quota di partecipazione).
I soci accomandatari, invece, sono soggetti a rivendicazioni da parte dei creditori per la totalità di beni, titoli e liquidità in loro possesso, anche per periodi in cui non hanno avuto incarichi di responsabilità. Di solito occupano posizioni dirigenziali all'interno dell'impresa.
Società personali e di capitali, le differenze
Diversamente da quanto accade per le società di persone, quelle di capitali sono riconoscibili da una denominazione sociale, possiedono personalità giuridica e godono di autonomia patrimoniale perfetta. In linea di principio i creditori possono rivalersi soltanto sul patrimonio aziendale e l'amministratore (o il Consiglio di Amministrazione) risponde delle obbligazioni intercorse solo nel periodo in cui rimane in carica.
Per le società di capitali è previsto l'obbligo di pubblicazione del bilancio di esercizio sul Registro delle Imprese e di deposito di un fondo minimo (capitale). La titolarità, infine, è attribuita al socio con quota di partecipazione superiore al 25% o, nel caso in cui nessuno la raggiungesse, a colui che influenza maggiormente le decisioni mediante i propri atti.